|
|
|
 |
Aziende > Consulta anche |
| |
|
 |
Aziende > Link e informazioni utili per operatori |
| |
|
|
| MADE IN ITALY: TUTELARSI NEGLI STATES |
 |
Attenzione al prodotto difettoso
esportato negli Stati Uniti |
| Per l'imprenditore italiano
che esporta negli Stati Uniti è ancora un incubo. Che cosa?
Essere coinvolto in una causa civile per la responsabilità
da prodotto difettoso. Esiste tuttavia un modo per evitarlo adottando
dei semplici accorgimenti. Ecco quali sono...
|
|
Il mercato americano rappresenta da sempre un considerevole
sbocco commerciale per il “Made in Italy”.
Ciononostante, diversi ordini di fattori continuano a frenare e, talvolta,
a scoraggiare una politica commerciale attiva nei confronti di questo enorme
mercato.
Accanto alle problematiche di ordine doganale e fiscale, infatti, il rischio
di essere coinvolti negli Stati Uniti in una causa civile per responsabilità
da prodotto difettoso rappresenta uno dei maggiori timori per chi esporta.
Perché? Le ragioni, legate essenzialmente al diverso funzionamento
del sistema statunitense della giustizia civile, sono sostanzialmente tre:
1) La possibilità di essere condannati dalle giurie americane a risarcimenti
di vaste proporzioni, volti non solo a reintegrare la vittima dei danni
effettivamente subiti a causa del cattivo funzionamento o della pericolosità
del prodotto immesso sul mercato, ma anche e soprattutto diretti a punire
il responsabile e a prevenire il ripetersi di simili comportamenti in futuro
(“danni punitivi”);
2) Il rischio concreto, in caso di successo in giudizio, di dover devolvere
agli avvocati una rilevante percentuale del valore della condanna. Nel sistema
statunitense, infatti, il meccanismo dei “contingent fees” (patto
di quota lite), vietato in Italia, addossa all’avvocato il rischio
e le spese del processo, ma in caso di successo, proprio in virtù
di tale accordo, gli attribuisce una quota del ricavato complessivo e in
particolare, il 25% se la controversia troverà una soluzione stragiudiziale,
un terzo nel caso che la vertenza venga decisa dal giudice in primo grado
e la metà nell’ipotesi che la sentenza favorevole venga conseguita
in appello; ed, infine,
3) Il pericolo di dover mettere a disposizione della controparte, nel corso
della fase istruttoria del processo (“discovery”), tutti i documenti
legati in qualche modo all’oggetto della controversia; questa facoltà
consente, ad esempio, alla parte danneggiata di avere accesso ai documenti
interni del fabbricante, progettista, importatore o distributore del prodotto
in questione, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
In realtà, esistono una serie di accorgimenti, suggeriti dall’esperienza,
la cui applicazione consente di prevenire o, comunque, contenere eventuali
effetti e conseguenze indesiderate.
Il principio “prevenire è meglio che curare”, non potrebbe
essere più indicato in un settore come quello della responsabilità
da prodotto, dove è estremamente importante sfruttare al massimo
le opportunità offerte dalla legge e ridurre il più possibile
le spese legali, nonché gli ulteriori inconvenienti legati ad una
causa negli Stati Uniti.
L’attenzione e il rigore con cui tradizionalmente le autorità
statunitensi si attivano a tutela del consumatore che abbia subito danni
a causa del cattivo funzionamento o della pericolosità di un prodotto
da lui acquistato, consigliano, pertanto, all’operatore straniero
orientato verso quel mercato di acquisire una certa familiarità con
le norme che ivi disciplinano la materia.
In particolare, occorre tener ben presente come negli Stati Uniti non esista
una disciplina uniforme della materia, ma siano, invece, i singoli Stati,
con proprie leggi interne, a regolarne il contenuto.
Questo significa che per affrontare in maniera appropriata il mercato americano,
è necessario verificare in anticipo le legislazioni dei diversi Stati
nei quali i prodotti verranno commercializzati, onde valutare con attenzione,
insieme ad un legale, quelle soluzioni che consentano all’esportatore
la massima tutela possibile.
E' importante, infatti, sottoporre alla lettura critica di un legale gli
eventuali contratti di compravendita, per verificare se tutelino adeguatamente
gli interessi del produttore, con particolare attenzione alle clausole di
garanzie implicite (implied warranties), risarcimento del danno indiretto
(consequential damages), azioni di responsabilità per breach of contract
e breach of express warranties, e clausole con limitazione di responsabilità;
queste ultime dovrebbero essere concepite in modo tale da ripartire equamente
il rischio d'impresa con il distributore locale e gli altri soggetti partecipanti
alla catena distributiva".
Esistono, tuttavia, una serie di principi cardine in tema di products liability,
ricavati dalla giurisprudenza delle principali corti americane e come tali
riconosciuti universalmente da tutti gli Stati della Confederazione e successivamente
elaborati da professori universitari ed avvocati del settore.
Chiunque, venditore o produttore, metta in commercio negli Stati Uniti un
prodotto difettoso è ritenuto responsabile dei danni provocati dal
prodotto (Codling v. Paglia, 32 NY2d 330,342).
Quando un prodotto può definirsi difettoso? Quando:
a) contiene un difetto di progettazione; oppure
b) presenta un difetto di fabbricazione; o ancora
c) le istruzioni o le avvertenze che accompagnano il prodotto non sono sufficientemente
chiare e comprensibili a chi è chiamato ad utilizzarlo (Robinson
v. Prentice, 49 NY2d 471,478).
Il produttore ha l’obbligo di informare coloro ai quali il prodotto
è destinato anche di eventuali pericoli occulti che possano derivare
da un uso ragionevole del prodotto e del quale uso il produttore era o avrebbe
dovuto essere a conoscenza (Rastelli v. Tire & Rubber Co., 79 NY2d
289,297).
Il produttore ha, altresì, l’obbligo di informare in merito
agli eventuali pericoli derivanti da un uso inappropriato del prodotto,
qualora si tratti di un uso che possa essere ragionevolmente previsto dal
produttore (Lugo v. LJN Toys, Ltd., 75 NY2d 850).
Il produttore non è, invece, responsabile dei danni causati da un
prodotto che è stato sostanzialmente modificato da un terzo dopo
la vendita e che lo ha reso difettoso o poco sicuro (Robinson v. Reed
Prentice, 49 NY2d 471).
Tuttavia, il produttore risponde dei danni causati da prodotti usati senza
l’apposito sistema di sicurezza qualora questi siano stati progettati
per essere utilizzati proprio con il relativo congegno di protezione (Lopez
v. Precision Papers, Inc., 67 NY2d 871,873).
|
|
|
Per ulteriori
informazioni o chiarimenti
|
 |
| Copyright©2002
Tutti i contenuti, anche parziali, presenti su www.latinaexplorer.it non
possono essere riprodotti senza autorizzazione. |
|
|